PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incremento degli importi previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2.
(Incremento dell'assegno supplementare spettante alle vedove di invalidi di 1a categoria).

      1. Al quarto comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta per cento».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 160.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.